Nella maggior parte dei paesi industrializzati le continue e profonde trasformazioni economiche e lavorative hanno sollevato una nuova domanda di salute con cui gli operatori della prevenzione si trovano oggi a confrontarsi. Infatti, se la patologia da lavoro tradizionale ad eziologia monofattoriale, connessa ai tradizionali rischi chimici, fisici e biologici (esposizione lavorativa abnorme a polveri, fumi, gas e vapori etc.) è in diminuzione, sono invece in aumento il disagio lavorativo e le patologie di tipo aspecifico, attribuibili ad una origine multifattoriale, che ostacolano l’adattamento della persona al suo ambiente di lavoro, minacciandone il benessere generale e la sfera personale.
Tra questi rischi “nuovi” - intesi dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro come rischi che non esistevano in precedenza oppure aspetti già noti da tempo che vengono ora considerati un rischio alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche o delle percezioni dell’opinione pubblica – ci sono i rischi psicosociali, che possono incidere sia sulla salute fisica che psichica, in modo diretto ed indiretto, attraverso l‘esperienza di stress.
Ed è proprio lo stress legato all’attività lavorativa a rappresentare attualmente una delle principali sfide dell’Europa nella sfera della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SSL) dato che il numero di persone che presentano situazioni di disagio provocate o aggravate dallo stress lavorativo è in costante aumento:
- è in aumento il numero dei pericoli che conducono al rischio;
- è in aumento la probabilità dell’esposizione,
- si sta aggravando l’effetto del pericolo sulla salute dei lavoratori.
Da un’indagine svolta dalla Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro è emerso che lo stress, dopo il mal di schiena, è il secondo problema tra quelli più frequentemente segnalati dai lavoratori europei: colpisce il 22% dei lavoratori dell’UE (2005) e le previsioni per il futuro dell’OMS sono ancora più nere: entro il 2020 la depressione diventerebbe “la causa principale di inagibilità al lavoro”. Dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress. Si è calcolato che nel 2002 il costo economico annuo dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE ammontava a 20 miliardi di € annui, costi a carico del singolo lavoratore ma anche del contesto organizzativo entro cui quotidianamente opera.
Il benessere di una struttura lavorativa consiste nel suo buon funzionamento, nei termini di rendimento e produttività, e nella presenza di un clima e di rapporti interpersonali all’interno della stessa che favoriscano il conseguimento dei suoi intenti; lo stress sperimentato dai lavoratori, qualora non dovesse essere prevenuto e monitorato, va ad incidere all’interno delle organizzazioni proprio su questi aspetti, generando costi di proporzioni molto elevate.
Le ricerche condotte in questi ambiti considerano come principali indicatori di buono o cattivo funzionamento la performance e le assenze. Ma è l’assenza psicologica quella più frequente, un cedimento nel coinvolgimento che non conduce necessariamente (o non immediatamente) a lasciare il posto di lavoro, quanto piuttosto a comportamenti disfunzionali per l'attività dell'organizzazione (come lentezza, dimenticanze, fughe e deresponsabilizzazioni), difficoltà nelle relazioni interpersonali, decremento della performance, fino al malessere psichico dell'individuo e ad un potenziale danno organico.
Per una corretta interpretazione della legislazione derivante da una impostazione europea, per conoscere i nuovi fattori di rischio psicosociale e per poter finalmente individuare e prevenire le patologie di ogni ordine e grado ad essi legate è necessario quindi considerare il concetto di “rischio” per un lavoratore non più in stretta ed unica relazione con un eventuale danno per la sua salute fisica, ma estenderlo alla considerazione della sua integrità complessiva e del suo benessere bio-psico-sociale, in un'ottica multidisciplinare che restituisca unità all'individuo e ai suoi contesti.
E' altresì necessario, come indicato dalle Linee Guida per il Testo Unico emanate dal Ministero del Lavoro e della Cultura, che la valutazione della sicurezza, “…non venga più vista come un obbligo da adempiere, ma come un obiettivo della gestione dell’impresa e parte integrante di essa”.
E’ proprio il D.Lgs 81/08 del 9 Aprile, cosiddetto “Testo Unico” (modificato dal successivo D.Lgs 106/09), che riunisce ed integra tutti i decreti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a rendere più esplicito l'obbligo di valutare lo stress: l'art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) stabilisce infatti che “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a “rischi particolari”, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'ultimo Accordo Europeo tra le parti sociali. Fino all'emanazione di questo Decreto Legislativo, l'obbligo della valutazione dello stress lavorativo veniva stabilito in modo indiretto dalla lettura combinata di varie disposizioni.
Da Gennaio 2011 è diventato effettivo l’obbligo per tutte le organizzazioni di lavoro, piccole e grandi, pubbliche e private, valutare lo stress lavoro-correlato, definito dall’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004, come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Secondo il Testo Unico, la valutazione va eseguita dal datore di lavoro, con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del medico competente e di eventuali consulenti esterni, attraverso un percorso che prevede fino a due fasi: la prima, obbligatoria, mira alla valutazione di indicatori di rischio e stress connessi al lavoro oggettivamente rilevabili; la seconda fase, di approfondimento e di intervento, da effettuarsi solo nel caso in cui dalla prima misurazione siano risultati elementi di rischio o condizioni di stress già manifeste.